TR1BUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
Causa RG 1722/04
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano,
II tribunale» composto dai magistrati signori; dott.Daniele Marraffà,Presidente; dottssa Gabriella Canto, giudice; dott. Cesare Zucchetto giudice rel. ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
nel procedimento promosso con alto di citazione da Horacio Pedro Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 09.10,1944; María Constanza Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1.2.04,1975; Nicolás Emanuel Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) i1 22.05.1976; Mauro Esteban Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 04.11.1979; Juan Pablo Julio Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 31.01,1984; María Magalí Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 23.07.1987; tutti residenti in Buenos Aires (Argentina),
-attori-
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, dom. ex lege presso 1'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
- convenuto, contumace ~
e contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissctta
- convenuto, contumace -Ogg.: riconoscimento dello stato di cittadinanza.
Conclusioni degli attori: "accertare lo status di cittadino italiano degli attori, per discendenza diretta dal nonno materno Vincenzo Montaperto e dalla di lui figlia, María Grazia Montaperto, madre di Horacio Pedro Guillen e nonna dei restanti attori; ordinare, per l'effetto, all’ufficiale dello Stato civile di Nicosia, ultima residenza in Italia degli avi degli odierni attori, di procedere alla iscrizione dei nominativi degli attori nei registri della cittadinanza. Con liquidazione di spese, competenze ed onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponevano gli attori in citazione; di avere diritto di veder riconosciuto il loro status di cittadini italiani, qualità giuridica che derivava loro dalla discendenza diretta da Vincenzo Montaperto, come di seguito:
Vincenzo Montaperto, cittadino italiano, nato a Nicosia, il 24 novembre 1879, in quel tempo provincia di Catania, oggi provincia di Enna, si era unito in matrimonio, il 20.1.1902, con Maria Luca La Valle, nata nella stessa Nicosia il 10.9,1882; dal matrimonio era nata, a Buenos Aires il 19 agosto 1918, Dolores María Grazia Montaperto; quest'ultima, in data 16.12.1943, si era unita in matrimonio con il cittadino argentino Guillén Pedro; da detto matrimonio è nato, a Buenos Aires il 9.10.1944, l’attore Guillen Horacio Pedro; quest'ultimo ha contratto matrimonio a Buenos Aires in data 28.1.1971, con Salgado Mónica Lidia, cittadina argentina; dal matrimonio sono nati, nel luogo e nelle date in epigrafe di sentenza indicate, María Constanza Guillen, Nicolás Emanuel Guillen, Mauro Esteban Guillen, Juan Pablo Julio Guillen, María Magalí Guillen, attori in questo procedimento.
Evidenziavano che, rivoltisi al consolato italiano per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, l’ufficio aveva rifiutato di esaminare la demanda perché la 'trasmissione dello status civitatis non si produce via materna, in ossequio alla uniforme prassi amministrativa adottata, alla fattispecie continuava ad applicarsi la vecchia normativa sulla cittadinanza di cui alla L. n. 555/1912.
Consideravano gli attori che la normativa de qua era stata dichiarata incostituzionale e pertanto sostenevano che non doveva essere applicata. Evidenziavano, diversamente, la sussistenza di numerosi profili di illegittimità.
In corso d’istruttoria venivano richieste informazioni, ai sensi dell’art. 14 L. n. 218/1995, in ordine al contenuto della legislazione argentina vigente alla data del matrimonio tra Maria Grazia Montaperto e Pedro Guillén (16.12.1943) e la data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, onde verificare se detta legislazione prevedesse l’automatico acquisto, da parte della moglie di cittadino argentino, della cittadinanza argentina.
All’udienza del 13.6.07 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascrite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che la domanda sia fondata.
Va premesso che le vicende genealogiche, come sopra indicate, risultano tutte documentate dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti.
Ciò posto, va osservato che, dalle informazione acquisite, risulta che, per il periodo storico che interessa, vale a dire dalla data del matrimonio – 16.12.1943 -della cittadina italiana María Grazia Montaperto con il cittadino argentino Pedro Guillén e la data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, la legislazione argentina non prevedeva l'automatico acquisto della cittadinanza argentina da parte della moglie del cittadino argentino (si veda, al riguardo, la nota in data 7.12.2005, n. 4199, dell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires). Ne deriva, conseguenzialmente che, nonostante il matrimonio con il cittadino argentino, la cittadina italiana Maria Grazia Montaperto non aveva perduto la cittadinanza italiana, neppure nella vigenza della Legge sulla cittadinanza italiana del 13.6.1912 n. 555. Invero, l’art. 10, co. 3, di detta Legge, prevedeva 1'automática perdita della cittadinanza per la cittadina che si sposasi con uno straniero solo se il marito possedeva una cittadinanza che si comunicava alla moglie per il mero fatto del matrimonio. Può quindi affermarsi che Maria Grazia Montaperto, nonostante il matrimonio con cittadino straniero in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione (per il periodo successivo il problema non si porrebbe neppure in conseguenza dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma indicata - vd. C. Cost. sent. N.87 del 16.4,1975), non aveva perso la cittadinanza italiana.
Vi è da considerare, peraltro, che l'attore Horacio Pedro Guillen, nato dal matrimonio di Maria Grazia Montaperto con Pedro Guillén, è nato nel 1944, quindi nella vigenza della Legge 13.6.1912 n. 555 che prevedeva che la cittadinanza per nascita potesse essere acquistata solo dal figlio di padre cittadino ( art. 1, n. L, L. cit). Anche tale norma è stata dichiarata incostituzionale (C. Cost. Scnt. N.30 del 9.2.1983).
Non ignora il collegio le differenti soluzioni giurisprudenziali date dalla Corte di legittimità in ordine all'ambito di operatività del principio di retroattività t delle pronunce di illegittimità costituzionale in punto di norme disciplinanti la cittadinanza. Al riguardo, risulta che un primo filone giurisprudenziale -compendiato, da ultimo, in Cass. 22.11.2000 n. 15062 - è stato poi disatteso dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in data 19.2.2004, n. 3331. Con il primo degli arresti indicati, la S,C, si è soffermata sulla disamina del problema se, in relazione allo status civitatis, la naturale efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità incontri il generale limite temporale del rapporto irretrattabilmente chiuso o esaurito. In tale prospettiva, sulla premessa che la qualificazione di una situazione o dì un rapporto come esaurito non può
mai fondarsi sulla norma dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che attraverso detta qualificazione continuerebbe ad applicarsi la norma dichiarata incostituzionale, in aperta violazione del divieto stabilito dal combinato disposto degli artt. 136 comma 1, Cost. e 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953, si è osservato, in detta decisione, che status civitatis, quale elemento costitutivo della persona costituzionalmente riconosciuto e garantito, e per sua natura assoluto, indisponibile ed inesauribile e quindi fonte inestinguibile della distinta titolarità delle situazioni giuridiche che lo presuppongono, come tale giustiziabile in ogni tempo in cui rilevi il suo accertamento o la sua tutela, almeno fino al momento in cui non sia intervenuta una statuizione giurisdizionale definitiva opponibile all'efficacia retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità. Si è pertanto argomentato che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla disciplina dello status non può non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui detta posizione compete, a prescindere da ogni riferimento temporale, cosi che detto status resta conformato dalla disciplina risultante da ogni intervento demolitorio della Corte Costituzionale, rilevando ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita non già l'evento nascita, costituente "mero" presupposto della fattispecie acquisiti va, ma la situazione di filiazione da padre o madre cittadini, ed ai fini della perdita della cittadinanza della donna coniugata a cittadino straniero non già l'evento
matrimonio, ma l'essere moglie dì uno straniero, senza riguardo alla data delle nozze. Seguendo tale percorso argomentativo, la richiamata sentenza ha conclusivamente ritenuto che l'efficacia congiunta della pronuncia di incostituzionalità della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza per matrimonio e di quella che non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina avesse inciso sullo status civitatis di tutte le donne già cittadine che avevano perduto la cittadinanza in conseguenza del matrimonio e di tutti i figli di madre cittadina che non avevano acquistato il corrispondente stato di cittadini in forza di una legge incostituzionale, ed avesse determinato la riespansione di detto status dal I gennaio 1948.
Si opina diversamente nella seconda delle suindicate pronunce della S.C.. laddove si evidenzia che il principio cui la sentenza n. 15062 del 2000 fa riferimento - secondo il quale la qualificazione di un rapporto o di una situazione come esaurì ti non può essere determinata dalla applicazione della stessa norma dichiarata incostituzionale, ma da altra disciplina prevedente specifici fatti preclusivi, che impedisce al giudice di fare applicazione di quella dichiarata incostituzionale - appare impropriamente evocato in relazione ad ipotesi in cui il vizio della legge non sia originario, ma derivato dal mutamento del quadro costituzionale dì riferimento, cosi che l'evento produttivo dell'estinzione del rapporto o della situazione giuridica si sia verificato in forza dì una leggo non incisa dalla dichiarazione di incostituzionalità. Si osserva, al riguardo, che il fondare il giudizio di pendenza del rapporto sulla ritenuta ininfluenza della norma dichiarata illegittima per incostituzionalità sopravvenuta vuoi dire, .sostanzialmente, assumere che la dispostone era illegittima sin dal momento della sua entrato in vigore, cosi attribuendo efficacia alla pronuncia di incostituzionalità oltre quel limite temporale che pure si era ritenuto di non rimettere in discussione. In applicazione di detti principi, rilavato che secondo l'art. 10, comma 3, della legge n, 555 del 1912 il matrimonio con lo straniero si poneva come evento di per sé dotato di forza estintiva dello stato di cittadinanza, ritenuto, altresì, che tale norma è da considerare legittima fino al 1 gennaio 1948, deve argomentarsi che la caducazione di tale effetto, unitamente alla norma che lo determinava, non può retrodatare oltre tale data, lasciando cosi fermo l'effetto estintivo prodottosi precedentemente.
Rileva tuttavia il collegio che anche l'argomentazione logico giuridica fornita da delta ultima sentenza della S.C. (a ben vedere, focalizzata sul presupposto che la ragione di acquisto, o di perdita, della cittadinanza, sia costituito da un fatto “istantaneo"; nella fattispecie, oggetto di esame da parte delle S.C., il fatto del matrimonio) non vale, comunque, ad impedire l'accoglimento della domanda proposta in questo giudizio. Invero, l’art. 1, n. L, L. n. 555/1912 individua il fatto costitutivo dell'acquisto della cittadinanza per nascita nella circostanza di essere figlio di padre cittadino. La norma non ricollega l'acquisto della cittadinanza, da parte del figlio, con riferimento alla cittadinanza del padre al momento della nascita. Quel che rileva, cioè (come osservato anche da Cass. Sent. n. 15062/00, cit.), non è l’evento nascita, bensì 1a situazione di filiazione da padre cittadino. In tal senso, 1’atto acquisitivo della cittadinanza va individuato nella condizione di essere figlio di padre cittadino, e tale condizione è, necessariamente, permanente nel tempo. Tale interpretazione risulta avvalorata, ad avviso del collegio), dalla considerazione del disposto del comma 1 dell’art. 12, L. n. 555/1912, che prevede che "i figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo conservino, secondo la legge del lo Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera" (la norma trova attualmente il suo pendant nell’art. 1,4 della L. 5.2.1992 n. 91). Risulta infatti che l'acquisto od il recupero della cittadinanza da parte del genitore, comporta l'acquisto della cittadinanza anche da parte del figlio. Ciò conferma dunque che, nel caso dell'acquisto della cittadinanza per nascita, ciò che rileva è la condizione di essere figlio di cittadino e non il momento della nascita, posto che il genitore può comunicare la cittadinanza al figlio anche se questa sia acquisita successivamente alla nascita di quest'ultimo.
Per quanto sopra, ne consegue che, con l'entrata in vigore della Costituirne ed a seguito della pronuncia di incostituzionalità della norma di cui all'arti, n. 1, L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita il figlio di madre cittadina, risulta integrato, a far data dall’entrata in vigore suindicata, il presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina nato anteriormente al 1.1.1948. Posto che, per tornare alla fattispecie in causa, alla data del 1.1.1948 l'attore Horacio Pedro Guillen era figlio di madre cittadina, ne deriva, da tale data, l'acquisto, da parte sua, della cittadinanza italiana, ex art. 1, n. 555/1912, come risultante a seguito della pronuncia dì illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale.
Va pertanto riconosciuta la cittadinanza italiana all'attore Horacio Pedro Guillen. Di conseguenza, va riconosciuta la cittadinanza italiana anche agli altri attori, figli del predetto, in quanto figli di cittadino italiano.
Non può essere accolta la richiesta di ordine di iscrizione dei nominativi degli attori nel registro relativo alla cittadinanza dell'ufficio dello stato civile del Comune di Nicosia, posto che gli ultori non risiedono in detto Comune (vd. art. 23 DPR 3.11.2000 n. 396), rilevando comunque che l'iscrizione della sentenza, una volta passata in giudicato, non necessita di ordine giudiziale e che l’iscrizione medesima è subordinata alla prestazione del giuramento di legge.
P. Q. M.
Il tribunale, in composizione collegiale, nel procedimento promosso con atto di citazione notificato in data 26.12.2004 ed iscritto al n. 1722/04 R.G. da Horacio Guillén, María Constanza Guillen, Nicolás Emanuel Guillén, Mauro Esteban Guillen, Juan Pablo Julio Guillen, María Magalí Guillen, contro il Ministerio dell’Interno e contro il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa., definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara che gli attori Horacio Pedro Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 09.10,1944; María Constanza Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1.2.04,1975; Nicolás Emanuel Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) i1 22.05.1976; Mauro Esteban Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 04.11.1979; Juan Pablo Julio Guillen, nato a Buenos Aires (Argentina) il 31.01,1984; María Magalí Guillen, nata a Buenos Aires (Argentina) il 23.07.1987;
sono cittadini italiani; dichiara irripetiili le spese di lite attoree.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2007. Cesare Zucchetto, Presidente Daniele Marraffa,